Con la globalizzazione e l’internazionalizzazione, i rapporti legali, le procure estere e i documenti legali internazionali sono sempre più utilizzati da studi legali, aziende e professionisti. Tuttavia, la loro validità e ammissibilità in giudizio dipende dallo Stato in cui devono essere presentati. La traduzione in spagnolo di procure alle liti rappresenta una grande differenza interpretativa dopo la sentenza italiana 17876/2025. Nel concreto, la Corte di Cassazione italiana, con la sentenza Sezioni Unite n. 17876/2025, ha chiarito che una procura alle liti estera in lingua straniera non perde efficacia se non è tradotta, poiché si tratta di un atto prodromico al processo, se prodotta con formalità quali la Convenzione dell’Aja, la Convenzione di Londra o la legalizzazione, non applicandosi l’art. 123 c.p.c. Questa pronuncia riduce formalismi inutili, evitando che l’assenza di traduzione limiti il diritto di difesa.
Ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c., la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per gli atti prodromici al processo (quali in particolare gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi prodotti validamente, avendo il giudice la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte;
Punto 4.11 delle ragioni della decisione (sentenza sezioni unite n. 17876/2025)
In Spagna, invece, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) richiede che tutti i documenti stranieri siano accompagnati da traduzione in spagnolo, con la possibilità di iniziare con una traduzione privata e successivamente ufficiale se impugnata dalla controparte.
Artículo 144. Documentos redactados en idioma no oficial.
1. A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, se acompañará la traducción del mismo.
2. Dicha traducción podrá ser hecha privadamente y, en tal caso, si alguna de las partes la impugnare dentro de los cinco días siguientes desde el traslado, manifestando que no la tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discrepancia, el Letrado de la Administración de Justicia ordenará, respecto de la parte que exista discrepancia, la traducción oficial del documento, a costa de quien lo hubiese presentado.
No obstante, si la traducción oficial realizada a instancia de parte resultara ser sustancialmente idéntica a la privada, los gastos derivados de aquélla correrán a cargo de quien la solicitó.
Questa netta differenza applicativa comporta un ulteriore obbligo di informazione da parte dei traduttori giuridici, poiché la traduzione delle procure alle liti in spagnolo è obbligatoria ai sensi della LEC, ma non lo è ai sensi del c.p.c.
Vediamo queste differenze:
1. Sentenza italiana delle Sezioni Unite (Cass. n. 17876/2025)
Le Sezioni Unite hanno stabilito che:
- la procura alle liti è un atto prodromico, strumentale alla rappresentanza processuale;
- la mancanza di traduzione non ne compromette la validità;
- che il giudice può richiedere traduzione solo se necessario per comprenderne il contenuto o se contestata dalla controparte. Questo punto assomiglia a quanto stabilito all’art. 144 della LEC e potrebbe confondere i traduttori giuridici e i loro clienti.
Fonti normative italiane:
- Codice Civile, art. 1322, sulla capacità di validare atti negoziali;
- Codice di Procedura Civile, artt. 83 e seguenti, sulla rappresentanza e procure;
Giurisprudenza:
- Cassazione, Sezioni Unite, n. 17876/2025, depositata il 2 luglio 2025.
2. Traduzione in spagnolo delle procure alle liti
In Spagna, la LEC regola così i documenti stranieri:
- art. 144 LEC: i documenti in lingua diversa dallo spagnolo devono essere accompagnati da traduzione;
- possibilità di presentare una traduzione privata (traduzione non giurata) inizialmente, con obbligo di traduzione ufficiale (traduzione giurata) se impugnata;
- art. 323 LEC: i documenti pubblici stranieri devono essere autenticati (legalizzazione o apostille) per produrre effetti in giudizio.
La giurisprudenza sui documenti probatori indica criteri chiari che, in assenza di risoluzioni in contrario, si applica per estensione alla traduzione in spagnolo delle procure alle liti e di altri documenti prodomici se osservano le relative formalità.
Perché i traduttori giuridici devono essere aggiornati
La differenza tra Italia e Spagna mostra l’importanza di avere traduttori giuridici esperti e aggiornati:
- Il lavoro di questi professionisti include la protezione degli interessi del cliente. Le traduzioni incomplete o errate possono portare al rifiuto dei documenti o a decisioni sfavorevoli. La traduzione non necessaria di documenti rappresenta una spesa non giustificata;
- conformità procedurale internazionale. Conoscere le normative e la giurisprudenza evita contestazioni inutili e ritardi processuali;
- consulenza accurata, che permette di consigliare sul tipo di traduzione richiesta (privata o giurata) secondo la normativa del Paese.
Informarsi presso traduttori giuridici esperti e aggiornati ti permetterà conoscere subito quel che la procedura e la normativa richiedono.
Conclusioni
- Italia: la procura estera mantiene validità anche senza traduzione (Cass. 17876/2025);
- Spagna: la traduzione è formalmente richiesta nelle procedure civili e societarie dalle parti dietro l’eventuale contestazione della traduzione non giurata. Ad ogni modo, la traduzione delle procure alle liti e di altri documenti prodomici è obbligatoria;
I traduttori giuridici professionali devono essere aggiornati sulle normative e la giurisprudenza dei Paesi delle lingue di lavoro per offrire consulenze linguistiche di qualità ai professionisti legali e per garantire la validità dei documenti e la tutela dei diritti dei clienti.
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